Non solo agli addetti ai lavori, ma anche al comune cittadino sarà capitato di imbattersi in quella ipotesi di “assoluta urgenza” o “situazione di necessità” che, rimbalzata nelle numerose autocertificazioni, costituiscono la giustificazione residuale da spendere con le forze dell’ordine. Non solo.

Ai più sarà capitato di non avere un parametro preciso su cui orientarsi essendo – per antonomasia – l’urgenza o la necessità variabile da individuo ad individuo.

A chiarire i dubbi, poi, non soccorre nemmeno il D.L. del 25.03.2020 n. 19.

Decreto – questo – nato più per “sanare abusi” normativi precedenti che non per chiarire o fugare dubbi che, in una popolazione giustamente non abituata a tali forme di restrizioni, risultano essere all’ordine del giorno. In questo caos normativo, le forze di polizia sono rimaste con il cerino in mano passando da esser braccio attuativo della norma, a mente stessa o, meglio, a interpreti di una norma che non c’è, venendo investiti di un potere (o, meglio, un obbligo) che il più delle volte li espone ad un continuo abuso di ufficio ai sensi dell’art. 323 c.p.

Numerose, infatti, risultano essere le notizie che la stampa ci offre in merito a quelle che possono essere scuse più o meno plausibili offerte ai “poveri” tutori dell’ordine in questi giorni di quarantena. Abbiamo assistito ad uscite giustificate per acquisti pasquali (colomba e uova tra le più gettonate) ma anche a passeggiate di ogni genere di animale nonché a litigi tra conviventi (e conseguente necessità di uscire onde evitare il peggio). Motivazioni – queste – che se da un lato sono state in grado di strapparci una risata, dall’altro avrebbero dovuto porci un interrogativo: se la legge non le identifica, chi può dire o qualificarle come “non urgenti”?

Un esempio che rende l’idea è il seguente: un genitore che viene fermato mentre va al supermercato ad acquistare un uovo di pasqua (o un giochino) per il figlio. Una simile condotta potrebbe apparire giustificabile per un operatore di polizia più sensibile (magari con figli) oppure ingiustificabile per un operatore dal carattere diverso. Chi ha ragione? E Chi stabilisce che potrebbe aver ragione il primo e non il secondo o viceversa? La norma non vieta l’acquisto (tanto è vero che i negozi sono aperti) ed allora in base a cosa ciò dovrebbe non essere consentito?

Le forze di polizia sono tenute ad assicurare la tutela dell’ordine pubblico la sicurezza pubblica e non anche a svolgere quel ruolo che, costituzionalmente, viene individuato in ben altri settori. Insomma, un ennesimo vulnus normativo che, assieme agli altri, potrebbe spianare la strada per l’annullamento delle sanzioni elevate in questo periodo.