Se è vero che è diventata prassi corrente, non appena ricevuta una multa per eccesso di velocità, informarsi riguardo alla taratura dell’apparecchio, è altrettanto vero che pochi di noi adottano una simile “meticolosità” allorquando si vedono contestare una sanzione per guida in stato di ebbrezza. Eppure la Corte Costituzionale, laddove con sentenza n. 113 del 29.04.2015 era a dichiarare la parziale illegittimità del D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 45 comma 6, di fatto era a stabilire che il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l’attestazione che il c.d. alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura.

Onere della prova del completo espletamento di tali attività strutturali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A., poichè concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (Sez. 4, n. 38618 del 06/062019 ud. – dep. 19/09/2019 – rv. 277189 – 01 secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione).

Tale nuova posizione è fondata, sotto il profilo processuale, sul principio di carattere generale secondo cui l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto. Con sentenza del 21.09.2020 n. 26314 la IV sezione ha stabilito o, meglio, ha ribadito il principio che spetta alla Pubblica Amministrazione l’onere di allegazione (Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 ud. – dep. 27/01/2020, Rv. 278032 – 01, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio).

Tale onere, però, va di pari passo con quello della difesa di fornire una prova contraria al detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza dei vizi dello strumento utilizzato oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la richiesta di depositare la documentazione attestante la regolarità dell’etilometro o la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019 ud. – dep. 03/07/2019, Rv. 276570 – 01).

Si è, pertanto, affermato che il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, commi 6, 7 e 8, (reg. es. C.d.S.) si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, ma non prevede nessun divieto la cui violazione determini espressamente l’inutilizzabilità delle prove acquisite (tra le tante, Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 ud. – dep. 05/05/2011, Rv. 250324 -01